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Furto del bancomat e responsabilità della banca

La Banca è tenuta a risarcire il correntista in caso di furto del bancomat durante il prelievo presso lo sportello, allorché lo stesso abbia comunicato tempestivamente l’evento.

Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione ritenendo che l’obbligo di diligenza a mente dell’art.1176 secondo comma, cod. civ., deve essere commisurata alla natura dell’attività ed in particolare alla specificità dell’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l’erogazione di denaro.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte vede come protagonista un correntista che, recatosi presso uno sportello bancomat, non era riuscito ad effettuare operazioni di prelievo in quanto la carta risultava dapprima “illegibile” e successivamente lo sportello risultava “fuori servizio”, con successiva mancata restituzione della carta stessa.

Il correntista aveva tempestivamente comunicato al Direttore della filiale della propria Banca l’accaduto e lo stesso era stato invitato a ritornare il giorno dopo per il ritiro del bancomat: tuttavia, recatosi in filiale, allo stesso era stato comunicato il mancato reperimento della carta.

Nei giorni successivi, ignoti effettuavano ingenti prelievi con la carta di cui si tratta, superiori peraltro al plafond giornaliero: il correntista, a quel punto, sporgeva denuncia alle autorità, e formulava le proprie doglianze alla Banca per iscritto.

La Banca, citata in giudizio per il ristoro del danno patito, consistente nei prelievi effettuati da ignoti, contestava la tardività della denuncia per iscritto, effettuata oltre le 48 ore dall’evento, termine previsto dalle condizioni contrattuali.

Dalle riprese video prodotte in corso di causa risultava che il correntista era stato truffato da terzi: durante le operazioni di prelievo, infatti, uno sconosciuto si era avvicinato con il pretesto di volerlo aiutare; in realtà il truffatore era riuscito a memorizzare il PIN e, poiché l’apparecchio era stato già manomesso, era riuscito anche a rubare il bancomat.

Secondo il Tribunale, la responsabilità per la perdita subita dal correntista non era da ascrivere alla Banca, ma allo stesso correntista che, con comportamento imprudente, aveva digitato il PIN alla presenza di uno sconosciuto; lo stesso principio era stato confermato dalla Corte d’Appello.

La Cassazione, invece, ha ribaltato la tesi dei giudici di merito di prime e seconde cure, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare se il comportamento della Banca fosse conforme al canone di diligenza prescritto dall’art. 1176 c.c. sia con riferimento al corretto funzionamento del bancomat, considerato che l’apparecchio era costantemente monitorato da telecamere e posto che il correntista aveva immediatamente segnalato il problema, sia in ordine al prelievo ben superiore al plafond giornaliero del correntista.

Cassazione civile, sez. I 19 gennaio 2016, n. 806.