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Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

UN ESEMPIO DI CRITICITA’ DEL RAPPORTO CLIENTE – BANCA

a.- Premessa – la Centrale dei rischi di Bankitalia

Negli ultimi decenni si è registrato un incremento dei contrasti tra le banche  ed i propri clienti a causa della necessità per questi ultimi di ricorrere al credito per finanziare le proprie attività e per poter, in molte circostanze, adempiere ai propri obblighi fiscali.

Le imprese, quali particolari utenti bancari, si scontrano costantemente con la rigidità di un sistema,  quale quello del controllo attuato attraverso il meccanismo delle banche – dati centrali, che non di rado ingenera dei pericolosi “effetti domino”, che le conducono inesorabilmente a veri e propri dissesti finanziari.

A destare le problematiche più rilevanti, per il tema che qui interessa, sono  banche-dati direttamente gestite e controllate da Bankitalia, ovvero la Centrale dei rischi (CR) e il Centro Allarme Interbancario (CAI),  contenengono informazioni sul rischio di credito di ogni soggetto segnalato .

La Centrale Rischi, in particolare, è un sistema informativo all’interno del quale sono contenuti tutti i dati  relativi ai singoli affidamenti concessi da ogni intermediario a ciascun cliente,  ed in particolare vengono portate a conoscenza le posizioni segnalate come “a rischio”.

Il sistema approntato dalla Banca d’Italia è finalizzato a fornire agli intermediari bancari tutte le informazioni utili per una completa valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente e, in linea generale, per una più concreta gestione del rischio di credito.

La corretta segnalazione di una posizione creditizia a rischio dovrebbe consentire una corretta distinzione tra “cattivo pagatore” e “buon pagatore, permettendo in ultima istanza una corretta allocazione del credito verso i soggetti più meritevoli, ossia quelli che forniscono garanzie patrimoniali ed economiche di rientro del prestito concesso .

Il singolo istituto di credito, infatti, è tenuto a fornire una serie di informazioni relativamente all’affidamento concesso ed in particolare:

  • valore e tipologia affidamento;
  • sconfini / insoluti e loro eventuale grado di importanza;
  • relazione banca /cliente;
  • garanzie poste a presidio della linea di credito concessa;
  • presenza di eventuali garanzie prestate da soggetti terzi;
  • ulteriori informazioni relative al rapporto creditizio.

Attraverso questo sistema di informativa, il singolo cliente, sia esso privato o soggetto commerciale, viene di fatto “profilato”, ovvero viene evidenziato il suo grado di solvibilità nei confronti delle banche.

Una sana e corretta gestione di tale forma di informazione, quindi, è presupposto  fondamentale non solo per garantire un rapporto corretto tra i soggetti aderenti, ma anche per creare un rapporto virtuoso volto a penalizzare i creditori inaffidabili fino al punto di escluderli dal sistema creditizio .

b.- Presupposti segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia


L’istituto bancario deve mensilmente provvedere a segnalare alla Banca d’Italia gli affidamenti concessi ai propri clienti e le potenziali posizioni critiche (le c.d. sofferenze bancarie), al fine di rendere noto al sistema bancario l’esistenza di un futuro cattivo pagatore.

Quali sono i presupposti per l’iscrizione?

Gli intermediari sono tenuti a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza, indipendentemente dal loro importo.

La Banca d’Italia ha, sotto questo aspetto, indicato delle linee guida che ogni istituto di credito deve seguire nella segnalazione delle sofferenze bancarie.

L’art. 1.5 della sez. II del cap. II definisce il concetto di “sofferenza”: Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
L’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito“.
Sul punto, occorre osservare che in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in merito alla definizione del concetto “stato di insolvenza”.

Un orientamento, molto restrittivo, equipara lo “stato di insolvenza” richiesto dalla Banca d’Italia al presupposto previsto dall’art. 5 l. fallimentare.

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, afferma che lo stato di insolvenza, richiesto per la segnalazione a sofferenza, consiste in “una persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario”

Ne discende, pertanto l’obbligo della banca di eseguire una valutazione concreta della complessiva situazione finanziaria in cui versa il cliente, non essendo sufficiente per segnalazione a sofferenza il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto, cosi come a maggior ragione il tardivo adempimento.

In cosa consiste la valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente?

La giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito – riprendendo le “istruzioni per gli intermediari creditizi” – che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza.

In realtà, ai fini dell’apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, o , come chiarito dal Tribunale di Roma, l’intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l’istituto bancario.

Sul punto è meritevole di citazione l’ordinanza promulgata dal Tribunale di Parma, la quale chiarisce il concetto appena esposto:”ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, sic et simpliciter, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell’interpretazione dell’art. 5 L.F., là dove l’insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l’adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l’art. 2, sezione I, capitolo I della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d’Italia fornisce agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito;
che in tanto ha senso (e una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l’interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria;
che, peraltro, la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle a cd incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale e coattivo, il recupero coattivo (pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito, cfr. Trib. Catania, 02.04.03);
che, pertanto, la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell’adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all’uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato” (Trib. Parma – 6 dicembre 2006).

Dagli insegnamenti dei giudici, sia di merito che di legittimità, si traggono i seguenti principi:

  • la segnalazione a sofferenza nella centrale rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente;
  • essa non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito;
  • nessun rilievo assume la manifestazione dell’intenzione di non adempiere da parte del cliente, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca;
  • è necessario che sussista una situazione oggettiva di incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria di inadempimento delle obbligazioni assunte.

c.- Profili di illegittimità della segnalazione alla CR

La segnalazione del cattivo pagatore alla Centrale Rischi è determinata, in generale, dai criteri stabiliti dalla Banca d’Italia; l’intermediario gode, però, di un certo ambito di discrezionalità, che può essere individuato nell’esistenza dei presupposti di segnalazione, nella classificazione della sofferenza e nell’aggiornamento della stessa.

Ne consegue che la segnalazione risulta illegittima laddove l’intermediario non si sia attenuto ai limiti sopra richiamati, provvedendo ad inoltrare alla CR un c.d. warning laddove non vi siano tutti i presupposti previsti.

La segnalazione è inoltre illegittima anche nel caso in cui vi sia un errore nell’indicazione dei dati del debito, ossia quando le informazioni riportate non corrispondono alla realtà fattuale : in tali casi l’illegittimità è ab orgine ovvero sussiste sin dal momento in cui l’istituto di credito provvede a segnalare il credito sofferente.

La segnalazione può altresì risultare illegittima anche in un momento successivo, ovvero quando la posizione oggetto di warning non è più corrispondente al reale valore, quantitativo e qualitativo, del credito concesso (si pensi alla ipotesi in cui il cliente abbia provveduto ad adempiere al proprio debito e la banca non provveda a richiedere la cancellazione dell’importo iscritto a Bankitalia).

In entrambe le circostanze, l’inerzia o l’errore nella segnalazione rendono la stessa illegittima, con grave danno nei confronti del singolo debitore e derivante dalla colposa condotta posta in essere dal  l’intermediario bancario.

d) Nesso causalità e danno da illegittima segnalazione

1.- Nesso di causalità

La condotta inadempiente posta in essere dall’intermediario bancario attraverso l’errata informazione fornita al sistema bancario relativamente alla posizione creditizia, è causalmente idonea a determinare il danno patito da quest’ultimo.

Un problema sviluppatosi in giurisprudenza è relativo al grado di collegamento che deve esistere tra condotta negligente del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente.

La Suprema Corte di Cassazione ha oramai definitivamente affermato il principio secondo il quale il danno da errata segnalazione deve essere considerato in re ipsa ovvero sussiste per il solo fatto che l’intermediario abbia erroneamente segnalato il cliente senza che il danneggiato debba fornire prova del danno (Cass. Civ. sez. III 4881/2001; nello stesso senso il Tribunale di Milano 2001).

Ne discende che il cliente che ritenga di aver sofferto un danno dall’illegittima segnalazione operata da parte della propria banca, si dovrà limitare ad allegare il danno patito senza dover dimostrare l’esistenza di un collegamento tra la condotta inadempiente posta in essere dal professionista e il pregiudizio sofferto.

2.- Danno

In ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste, in primo luogo, nella sua impossibilità dello stesso di poter usufruire del credito bancario.
Tale danno emerge sia nell’ipotesi di errore nella segnalazione (ad esempio, viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. “errore di categoria” (ossia viene indicata la sofferenze ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato – l’importo non è aggiornato etc.).

Più gravi sono le prime ipotesi in quanto  viene preclusa al cliente, in ultima istanza, l’opportunità di poter accedere al sistema creditizio; altresì grave è la seconda ipotesi in quanto si configura la situazione del c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario.

L’erronea segnalazione di un credito configura, secondo il Tribunale di Brindisi, una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all’imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso”.

A medesime conclusioni giunge il Tribunale di Bari il quale considera tali ipotesi come danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell’imprenditore.

Esiste, peraltro, una giurisprudenza che configura, in ipotesi di segnalazione errata, una lesione del diritto di immagine ed alla reputazione della società, laddove la stessa goda di alto merito all’interno del proprio settore merceologico e nell’ambito bancario.

Si ritiene, in particolare, meritevole di segnalazione la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di ritornare sull’argomento proponendo una analogia tra la fattispecie in oggetto e il danno sofferto da colui il quale è stato oggetto di illegittima segnalazione da protesto o cambiale “Ha ripetutamente affermato questa Corte, nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sè costituisce danno reale che deve essere risarcito – senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza – sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede (Cass. nn. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).
Pertanto è corretto anche il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (Cass. nn. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996); e come si è verificato nel caso in concreto in cui anche la prova testimoniale offerta dai ricorrenti ribadiva la sussistenza di danni materiali ed immateriali derivanti dall’illegittima segnalazione, ivi compresi in particolare quelli all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale della società, ma non offriva, per la sua genericità, elementi ulteriori validi a documentarne l’entità, tanto meno in misura superiore a quella liquidata dalla sentenza impugnata. E ciò pure con riguardo all’ultimo capitolato di prova relativo al mancato finanziamento di lire 5 miliardi da parte del Banco Delta per la realizzazione di un porto turistico, non autosufficiente a far conoscere sia pure in modo sommario la relativa vicenda ed il suo esito, nonché l’utile e/o le perdite che ne sarebbero conseguiti per la società Alfa ove non fosse sopravvenuta la segnalazione alla centrale rischi.
” (Cass. Sez. I Civ. Sent. n. 12626 del 2 marzo 2010 (dep. il 24 maggio 2010) Pres. Adamo, Rel. Salvago – Giudici: Bernabai, Schirò, Cultrera).

Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio oramai consolidato del ricorso al criterio equitativo per la determinazione del danno, nonché alla possibilità di determinazione di un danno, di natura extracontrattuale, che contempli il danno di immagine sofferto dal cliente.

d) Considerazioni conclusive.

La segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia è uno strumento estremamente delicato, lasciato purtroppo nelle mani degli intermediari che, il più delle volte, lo utilizzano in modo assolutamente superficiale.

Assistiamo spesso a segnalazioni effettuate su crediti c.d. litigiosi, vale a dire per crediti contestati dal cliente, ad esempio a causa della richiesta di interessi anatocistici, oppure con riferimento all’applicazione di commissioni di massimo scoperto, al superamento del tasso d’usura, o semplicemente al calcolo delle somme dovute e già incassate.
A fronte dell’inadempimento del cliente dell’obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di mutuo, o di un mancato rientro da un saldo negativo di una apertura di credito, la banca normalmente procede all’iscrizione alla Centrale Rischi.

Numerose sono, inoltre, le segnalazioni di sofferenze effettuate in assenza di una adeguata istruttoria.

Si consideri che le conseguenze di segnalazioni a sofferenza provocano effetti nefasti per molti clienti, ai quali vengono revocati immediatamente i fidi concessi e precluse tutte le aperture di credito, a causa di un pericoloso “effetto domino”.

A parere di chi scrive, data la incisività del meccanismo di controllo di cui si tratta, sarebbe auspicabile un intervento normativo, diretto a consentire quantomeno una maggior partecipazione del cliente alle segnalazioni.

Attualmente non è previsto alcun contraddittorio con il cliente: le Istruzioni di Bankitalia, infatti, non fanno alcun riferimento all’obbligo di preventiva partecipazione del cliente all’istruttoria finalizzata all’accertamento dei presupposti per l’iscrizione.

In assenza di una normativa ad hoc, parte della giurisprudenza ha comunque  affermato che la banca, al fine di verificare la sussistenza dello stato di insolvenza che comporta la segnalazione a sofferenza, debba attivare un canale di diretta interlocuzione con il cliente, in modo da consentire a quest’ultimo di spiegare le ragioni dell’esposizione (canale costantemente disatteso).

Un tale obbligo dovrebbe discendere dal dovere di diligenza professionale, che deve governare l’azione della banca anche in fase istruttoria, nonché dall’obbligo di correttezza e buona fede, dal quale discenderebbe l’obbligo di informare il cliente.

Oltre al contraddittorio con il cliente,  a parere di chi scrive dovrebbero essere previste a carico degli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni illegittime dei meccanismi sanzionatori, quali il pagamento di pesanti multe.

Inoltre, sarebbe auspicabile l’introduzione di un meccanismo di “riabilitazione” del cliente colpito da segnalazione,  a spese della banca segnalante, sui giornali piuttosto che attraverso la rete informatica.

L’errata segnalazione alla Centrale dei Rischi sussiste, in particolare, nell’ipotesi di errore nella segnalazione di categoria (ovvero quando viene segnalato come incaglio una sofferenza ovvero non vengono indicate delle garanzie prestate dal debitore o dal terzo).

Occorre ricordare che esistono anche delle banche – dati (CRIF – EXPERIAN – CERVED) create e gestite dagli intermediari bancari e finalizzate allo scambio di informazioni tra I vari aderenti.

Di recente, il Tribunale di Venezia ha correttamente chiarito il significato dell’attività svolta dalla CR “il soggetto viene segnalato affinché le altre banche stiano attente nell’erogargli il credito disponibile (e sostanzialmente ben difficilmente costui troverà ancora un istituto di credito disponibile), è essenziale svolgere tale dovere con particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole.” (Tribunale di Venezia – Sentenza n. 1701/09 del 17 giugno 2009)

I soggetti partecipanti al servizio offerto dalla Centrale dei Rischi sono le banche iscritte all’albo previsto dal TUB; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto ex art. 64 TUB; gli intermediari finanziari previsti nell’elenco di cui all’art. 107 TUB.